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VERIFICA PERIODICA - LE NOVITA’ INTRODOTTE
DAL DECRETO MINISTERIALE 93 DEL 21/04/2017
IN VIGORE DAL 18 SETTEMBRE 2017

 

...CHI FA CHE COSA

  • La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti per
pesare utilizzati per la funzione di misura legale, riportano le marcature
necessarie e se hanno conservato gli errori massimi tollerati
La verificazione periodica degli strumenti per pesare, a conclusione di un
periodo transitorio, sarà affidata a Organismi abilitati.


  • La vigilanza del mercato ha lo scopo di verificare che gli strumenti sul
mercato siano stati sottoposti alle procedure di accertamento necessarie e
che siano idonei per l’utilizzo.
La vigilanza del mercato è svolta dal Ministero dello sviluppo economico
avvalendosi delle Camere di Commercio.


  • I controlli casuali o a richiesta degli strumenti in servizio sono effettuati
dalle Camere di commercio quale attività di presidio.

ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo Decreto è in vigore dal 18 settembre 2017; è stato previsto un
periodo transitorio durante il quale potranno ancora svolgere l’attività di
verificazione periodica le Camere di commercio ed i laboratori non accreditati
da ACCREDIA. Dal 19 marzo 2019 potranno svolgere il servizio di Verifica
periodica esclusivamente Organismi abilitati.

PERIODICITA’ DELLA VERIFICA PERIODICA

OGNI ANNO

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO:
SELEZIONATRICI PONDERALI UTILIZZATE PER IL CONTROLLO DI
PRODOTTI PRECONFEZIONATI; ETICHETTATRICI PESO PREZZO**

OGNI 2 ANNI

ALTRE TIPOLOGIE DI STRUMENTI PER PESARE A
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO (ES. riempitrici gravimetriche)

OGNI 3  ANNI

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO
(PESE A PONTE, BILANCE, PIATTAFORME DI PESATURA etc)


Dopo ogni riparazione degli strumenti in cui sia stata necessaria la rimozione
di sigilli di protezione (anche di tipo elettronico), il titolare dello strumento
dovrà richiedere una verificazione periodica entro un massimo di 10 gg.


** PER GLI STUMENTI PER I QUALI LA PERIODICITA’ DELLA VERIFICA RISULTA
RIDOTTA PER EFFETTO DEL NUOVO DECRETO, LA PRIMA CONSEGUENTE
VERIFICA SUCCESSIVA PUO’ COMUNQUE ESSERE SVOLTA ENTRO UN ANNO
DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO SE IL RELATIVO TERMINE
SCADE ANTERIORMENTE (articolo 18 comma 4).


TEMPISTICHE PER LA RICHIESTA DELLA VERIFICA PERIODICA

I possessori di strumenti metrici per funzioni di misura legali devono richiedere, in base ai termini previsti dalla tipologia dello strumento, la verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della stessa, l’Organismo accreditato ha l’obbligo di effettuare la verificazione entro 45 gg lavorativi dalla data di ricezione della richiesta e dovrà comunicarne l’esito alla Camera di Commercio entro 10 giorni lavorativi.

Qualora vi sia stata rimozione dei sigilli di garanzia per riparazioni o ordini di
aggiustamento la richiesta della verificazione dovrà avvenire entro 10 giorni
lavorativi dalla riparazione.

GLI OBBLIGHI DI UN UTENTE METRICO

Colui che utilizza uno strumento metrico per funzioni di misura legale deve:


• al momento dell’inizio dell’utilizzo dello strumento deve dichiarare alla
Camera di Commercio della propria circoscrizione la data di inizio
e fine utilizzo entro 30 giorni


• avere cura del mantenimento del contrassegno di avvenuta verificazione
apposto sullo strumento


• avere cura dell’integrità dei sigilli di protezione compresi quelli provvisori
applicati dal riparatore


• accertarsi del corretto funzionamento dello strumento e di non utilizzarlo
quando riscontri una inaffidabilità dello stesso dal punto di vista metrologico


• conservare il Libretto Metrologico (documento obbligatorio istituito
dal nuovo D.M n° 93)


• richiedere la verificazione periodica secondo le tempistiche e la periodicità
previste (vedere i paragrafi PERIODICITA’ E TEMPISTICHE DELLA VERIFICA PERIODICA)

COSA E’ IL LIBRETTO METROLOGICO

Esso rappresenta il documento sul quale devono essere annotate tutte le
attività che vengono svolte sullo strumento: interventi di riparazione che comportino la rimozione dei sigilli, gli esiti delle verifiche periodiche, gli esiti dei controlli casuali effettuati dalla Camera di Commercio.

Il libretto metrologico puo’ essere rilasciato:
• dall’Organismo che effettuerà la prima verificazione
periodica dopo l’entrata in vigore del D.M.


• dalla Camera di commercio o dai laboratori che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio


• dal fabbricante dello strumento qualora lo ritenga opportuno.

MODALITA' DELLA VERIFICA PERIODICA

CASO DI ESITO POSITIVO
In caso di esito positivo viene applicata una targhetta auto adesiva, distruttibile con la rimozione,

riportante la data di scadenza della stessa, in colore nero su fondo verde e il logo dell’Organismo

che ha effettuato la verificazione.

CASO DI ESITO NEGATIVO O DI RIPARAZIONE

DELLO STRUMENTO CON RIMOZIONE DEI SIGILLI
In caso di esito negativo viene applicata una targhetta
autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso.
Gli strumenti con esito negativo di verificazione periodica NON possono essere utilizzati.

A riparazione avvenuta il riparatore dovrà apporre un sigillo provvisorio e gli
strumenti potranno essere utilizzati, con i sigilli del riparatore per un massimo
di 10 gg e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica
(da richiedersi a cura del titolare dello strumento entro 10 gg lav dall’avvenuta
riparazione) fino all’esecuzione della stessa.

CONTATTACI!

Per Maggiori informazioni

Maurizio 3487807784

Massimiliano 3487807785

E-mail info@htservicebilance.com

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La nostra POLITICA ED IMPEGNO PER L'IMPARZIALITÀ E LA RISERVATEZZA

Elenco Organismi abilitati per Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

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